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INCONTRO AL MINISTERO DEL 16 Novembre 2000 FIGISC e FAIB soddisfatte ANISA e FEGICA no. Il 16 Novembre si è svolto preso il Ministero dell’Industria, il previsto incontro tra il Ministro Letta, il sottosegretario De Piccoli, le organizzazioni sindacali di categoria, e i rappresentanti delle società petrolifere.
Il ministro on.Letta ha aperto i lavori, spiegando i motivi che Lo hanno portato a chiedere l’intervento dell’Antitrust in merito alla contrattualistica, (che molte polemiche aveva creato nel mondo sindacale) secondo il Suo intendimento, tale provvedimento dovrà portare per la prima volta, l’autorità antitrust a dare indicazioni precise su cosa si può fare e cosa invece va contro la concorrenza del mercato, quindi non solo sanzioni post accordi, ma indicazioni sul da farsi.
Partendo, quindi, dal documento unitario presentato alla riunione precedente dalle organizzazioni sindacali, Il Ministro ha presentato i punti sui quali sviluppare la riunione. Dopo un ampia e approfondita discussione, nel corso della quale tutti i soggetti interessati hanno potuto esprimere giudizi in merito, con posizioni diverse tra FIGISC e FAIB , che hanno apprezzato la "voglia di lavorare per chiudere la partita in tempi brevi del Ministro Letta" e ANISA e FEGICA che invece si sono dichiarati insoddisfatti, pilatesca, come al solito la posizione del Dott. De Vita, rappresentante dell’Unione Petrolifera, che ha dichiarato, "di non poter decidere per le Società Petrolifere in quanto dopo la sentenza dell’antitrust ogni Società fa per se".
E’ stato quindi stabilito un percorso da seguire, che dovrà portare nel breve periodo a concretizzare le proposte emerse.
I punti per i quali si è concordato il percorso sono i seguenti:
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CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Oggetto:Legge 27/12/97 n.449 art.11-Credito d’imposta in favore delle piccole e medie imprese. La Regione Lombardia ha finalmente riattivato, su delega del Ministero dell’Industria Commercio ed Artigianato, le procedure di cui alla legge in oggetto, per la concessione di crediti d’imposta alle piccole e medie imprese del commercio. Il credito è determinato sulla base degli investimenti effettuati per l’acquisto di beni strumentali ammortizzabili, fatturati successivamente al 7 giugno 1999, ed è pari al 20% del costo degli stessi al netto dell’IVA. Tra i beni agevolabili rientrano gli impianti tecnici, i computer, le attrezzature, i lavaggi, le idropulitrici, l’arredamento i mobili ecc. L’istruttoria delle domande viene effettuata tramite le Camere di Commercio Lombarde e la presentazione delle stesse potrà avvenire a partire dal giorno 27 Novembre 2000. Siccome il credito d’imposta verrà concesso fino al termine dei fondi messi a disposizione, si invitano i gestori interessati a rivolgersi alle ASCOM di appartenenza per inoltrare la domanda. Ulteriori informazioni potranno essere raccolte all’indirizzo internet www.infocamere.it/icincom/lombardia dove è possibile avere accesso alla documentazione normativa e tecnica di riferimento, alla guida alle imprese per la corretta interpretazione delle norme e del modulo di domanda.
FATTURAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DEL GASOLIO AUTOTRAZIONE AGLI AUTOTRASPORTATORI In deroga alla disciplina che regola l’istituzione della scheda carburanti, che vieta espressamente la possibilità di emissione della fattura per le cessioni di gasolio, l’art. 12 del D.L. n.457/97 (convertito dalla legge n. 30/98) dispone l’obbligo per gli esercenti impianti di distribuzione carburante, di rilasciare fattura a richiesta dell’autotrasportatore di cose per conto terzi, iscritto nell’apposito albo di cui alla legge n.298/74 e dal 11 Ottobre per tutti gli autotrasportatori di merci muniti di licenza ex art. 82 con automezzi di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. La fatturazione può essere immediata oppure differita. FATTURAZIONE IMMEDIATA IL DIRITTO ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA DECADE SE LA RICHIESTA DI FATTURAZIONE DA PARTE DELL’ACQUIRENTE VIENE MANIFESTATA OLTRE IL MOMENTO DELL’OPERAZIONE ( OSSIA ALL’ATTO DEL RIFORNIMENTO) La fattura emessa dal distributore non necessita di particolari caratteristiche , deve riportare gli elementi richiesti relativamente alla c.d. fattura immediata. FATTURAZIONE DIFFERITA Va evidenziato che il decreto in esame consente di utilizzare anche la fattura differita ( che deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione del carburante ), sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi . Il documento utilizzato per la fatturazione in differita (bolla di consegna ) deve contenere i seguenti elementi : › data di emissione Si rammenta che l’emissione di un'unica fattura differita deve riguardare tutte le cessioni effettuate nel corso di un mese solare nei confronti dello stesso autotrasportatore . ANNOTAZIONE DELLE FATTURE Il distributore dovrà annotare le fattura nel registro dei corrispettivi entro il giorno non festivo successivo o nel registro delle fatture emesse (se istituito ) entro 15 giorni dall’emissione , per le fatture differite l’annotazione va effettuata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna.
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