Decreto Ministeriale 30 settembre 1999 (in Gazz.Uff. 7 ottobre, n.236) Disposizioni concernenti le modalità di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti.

 Il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

Visto l’art.2 del decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1968 n.626 e successive modificazioni;Visto l’art.1,comma 21, della legge 24 dicembre 1993 n.537; Vista la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994; Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 maggio1994, con il quale vengono disciplinate le modalità di pubblicazione, presso i punti vendita carburanti, dei prezzi consigliati; Considerata la necessità di tenere sotto costante osservazione la dinamica di formazione dei prezzi dei prodotti petroliferi anche al fine di rendere chiaro e trasparente , per i consumatori, il prezzo dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione esitati presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;Ritenuto di dover modificare le precedenti modalità di pubblicità dei prezzi dei  prodotti petroliferi per uso di autotrazione venduti presso gli impianti di distribuzione dei carburanti:

Decreta:

 art.1.I prezzi dei prodotti petroliferi per uso autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

 2. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

 3. Fino all’istallazione di idonei cartelli o tabelle indicanti tali prezzi e comunque entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, l’obbligo di cui al comma precedente può essere soddisfatto mediante affissione di apposito avviso, in luogo visibile e accessibile al pubblico.

 4. L’art. 3 del decreto del Ministro dell’ industria, del commercio e dell’artigianato 7 maggio 1994 è soppresso.

 5. Rimangono invariate le altre disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ industria, del commercio e dell’artigianato 7 maggio 1994.