Decreto legge n. 496
Testo del decreto-legge
29 ottobre 1999, n. 383 (in
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 256 del 30 ottobre 1999), coordinato con la legge di conversione 28 dicembre 1999, n. 496 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 3), recante: “Disposizioni urgenti
in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di
liberalizzazione del relativo settore”.
AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto
dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la letture delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2000 si procederà alla
ripubblicazione del presente testo coordinato,
corredato delle relative note.
Art. 1.
1.
Al fine di
compensare le variazioni dell’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto
derivante dall’andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere
dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli
oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:
benzina: L. 1094.629 per mille litri;
benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;
olio da gas o gasolio:
usato come carburante: L. 755.731 per mille litri
usato come combustibile per riscaldamento: L.
755.731 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL)
usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi
usati come combustibile per riscaldamento:
L.342.784 per mille chilogrammi
gas metano:
per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo
per combustione per usi civili:
a)
per usi domestici di cottura cibi e produzione di
acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26
giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo;
b)
per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino
a 250 metri cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;
c)
per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui
all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si
applicano le seguienti aliquote:
a)
per gli usi di cui alle precedenti lettere a)
e b): L. 66,51 per metro cubo;
b)
per altri usi civili: l. 232,19 per metro cubo.
2.
Con decreto
del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro dell’industria, del Commercio e dell’artigiano, le
aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in
diminuzione, tenuto conto dell’andamento dei prezzi internazionali del
petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell’imposta
sul valore aggiunto.
3.
I termini di
pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti
disposizioni, sono modificati con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e delle programmazione
economica, tenuto conto dell’andamento del mercato. Con decreto del Ministro
delle finanze sono stabilite le modalità per l’effettuazione dei versamenti.
4.
Alle minori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valute in lire
280 miliardi per l’anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del
maggior gettito conseguito in relazione ai verasamenti periodici dell’imposta
sul valore aggiunto.
Art. 2.
1.
I termini di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, come sostituiti dall’articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre
1999, n. 346, sono ridotti a giorni sessanta.
2.
L’installazione
di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi
self-service con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetta agli
obblighi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, come sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 8
settembre 1999, n. 346.
2-bis. Gli
impianti di cui la comma 2 nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi
dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile
e all’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su
superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2-ter. Dopo
il comma 6 dell’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 è
inserito il seguente:
“6-bis. Il
contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un
contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti”.
3. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, le parole “fino al 30 giugno 2001” sono state sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2000”.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le compagnie petrolifere che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell’offerta di omaggi al consumatore, sono obbligate a rendere noto il costo diretto unitario dell’omaggio stesso. A quest’ultimo fine, detto costo è riportato sull’omaggio e menzionato, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonché nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell’omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle imposte.
5. Il consumatore, che abbia conseguito il diritto all’omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000 può optare per il ritiro dell’omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario dell’omaggio di cui al comma 4.
Art. 2-bis
1. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.
2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo con superficie non superiore al limite di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all’articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme d’attuazione.
5. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole ”nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561” sono sostituite dalle seguenti: “nonché quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigiano 17 settembre 1996, n. 561”.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.