DECRETO 17 settembre 1996, n.561

Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

GU n. 255 del 30-10-1996 in vigore dal: 14-11-1996

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la "Disciplina del commercio";

Visti, in particolare, gli articoli 37 e 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che demandano al Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato la determinazione delle tabelle merceologiche e l'emanazione delle norme di esecuzione;

Visto l'7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la opportunita' di apportare alcune modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, concernente le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali del commercio,della cooperazione e del turismo;

Udito il parere n. 727/96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 381403 dell'8 agosto 1996;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1

Tabelle merceologiche per rivendite di generi di monopolio e distributori di carburante

1. Le tabelle merceologiche per i titolari di rivendite di generi di monopolio e di titolari di impianti di distribuzione automatica di

carburanti, istituite dall'art. 56, comma 9, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e contenute nell'allegato 9 di tale decreto, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari delle vecchie tabelle di cui al comma 1 hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove tabelle previste.

Art. 2

in vigore dal: 14-11-1996 al: 8-5-1998

Tabella merceologica XIV

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e' sostituito dai seguenti:

" 3. Ai fini del comma 2 sono individuate le seguenti categorie:

prodotti per la persona; prodotti per la casa; prodotti per lo sport ed il tempo libero; prodotti culturali, d'arte e da collezione; prodotti per l'edilizia; prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature; prodotti vari. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato raggruppa i prodotti appartenenti alla tabella XIV nelle suddette categorie in modo da assicurare che l'iscrizione nel registro ed il rilascio della autorizzazione avvenga secondo criteri di uniformita'.

3-bis. Qualora il titolare dell'autorizzazione alla vendita di una o piu' categorie di prodotti appartenenti alla tabella merceologica XIV di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.375, presenti domanda per ottenere l'autorizzazione alla vendita di altre categorie della stessa tabella, la domanda e' accolta alla sola condizione che sia iscritto nel registro di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.".

2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di iscrizione o di autorizzazione per una o piu' categorie della tabella XIV hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove categorie previste al comma 3 dell'art. 7.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 settembre 1996

Il Ministro: BERSANI

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1996

Registro n. 1 Industria, foglio n. 188

Allegato

in vigore dal: 14-11-1996

ALLEGATO 1

(art. 1, comma 1)

TABELLA PER TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI